(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata  n.  26
                         del 29 giugno 2018) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
          Disposizioni in materia di sanita' convenzionata 
 
  1. Fino all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale
n. 347 del 3 maggio 2017, le indennita' aggiuntive  di  cui  all'art.
35,  comma  1,  dell'Accordo  integrativo  regionale  approvato   con
deliberazione della Giunta regionale n. 331 dell'11 marzo 2008,  sono
da intendersi riconosciute in quanto correlate  ai  servizi  resi  da
tutto il personale medico  operante  nel  settore  delle  prestazioni
assistenziali   della   medicina   convenzionata   a   garanzia   del
miglioramento   e   dell'integrazione   dell'assistenza   medica   ai
cittadini. 
  2. Nel rispetto delle competenze assegnate ai medici di Continuita'
assistenziale ed in linea con gli obiettivi posti dagli  articoli  67
dell'Accordo collettivo nazionale  del  2005  e  s.m.i.  nonche'  nel
rispetto dei  Principi  generali  di  cui  agli  articoli  13  e  14,
dell'Accordo collettivo nazionale del 23  marzo  2005  e  s.m.i.,  le
indennita'  di  cui  al  comma  1  si  intendono   finalizzate   alla
remunerazione delle particolari e specifiche condizioni di disagio  e
difficolta' in cui vengono rese le prestazioni sanitarie al  fine  di
garantire  i  livelli  essenziali  di  assistenza  e  del  contributo
offerto, anche in termini  di  disponibilita',  allo  svolgimento  di
tutte le attivita' correlate essendo prioritariamente  orientate,  in
coerenza con l'impianto generale  dell'Accordo  collettivo  nazionale
vigente,  a  promuovere  la  piena   integrazione   tra   i   diversi
professionisti della medicina generale  e  a  garantire  la  qualita'
delle prestazioni sanitarie.